Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta per l’inottemperanza del Ministero (TAR Lombardia n. 631 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza munita di attestazione di conformità e dichiarata passata in giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore e rappresenta il lasso minimo prima dell’esecuzione giudiziale. La nomina del commissario ad acta è legittima fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente presso istituti scolastici aveva agito, nel novembre 2023, davanti al Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo annuo di € 500,00 e complessivo di € 1.500,00.
Con sentenza n. 33/2024, il Tribunale di Lecco aveva accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per il periodo indicato. La sentenza, notificata il 27 settembre 2024, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025. Poiché l’Amministrazione era rimasta inerte, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Lecco. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione il 27 settembre 2024; alla data del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
Il TAR richiama Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, per affermare che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità. Il termine dilatorio decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore e segna il momento minimo prima dell’esecuzione giudiziale.
Poiché l’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è accolto. Il Ministero deve erogare alla ricorrente € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di perdurante inottemperanza, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è respinta: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con corresponsione diretta al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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