Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per carta docente (TAR Marche n. 403 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede all’esecuzione dell’incarico. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente e senza opporre ragioni contrarie, va condannata alla rifusione delle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza del Tribunale di Fermo, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate per l’anno scolastico 2022/2023. La decisione ha inoltre posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile poiché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il dato temporale costituisce presupposto oggettivo dell’azione di ottemperanza e non è contestato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Sussistono i presupposti di legge e, in particolare, è maturato il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ne deriva l’accertamento dell’inottemperanza.

Il giudice dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, e assegna il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. La fissazione del termine risponde alla funzione tipica del giudizio di ottemperanza, che è quella di sostituire l’attività dovuta con un comando giudiziale certo.

Per il caso di inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.

Quanto alle spese del giudizio, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso. Il Collegio liquida l’importo di € 800,00 per compensi, oltre accessori, richiamando la sentenza del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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