Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio docenti (TAR Marche n. 404 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo. In caso di perdurante inerzia, assegna un termine per l’adempimento e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, è stato dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto era stato accertato. Le spese di lite erano state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il ricorrente, constatata la mancata esecuzione del giudicato nonostante la regolare notifica della sentenza e il decorso dei termini, ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione intimata si è costituita con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione era decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con conseguente azionabilità del titolo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non era stato eseguito il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa vantata dal ricorrente.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’adempimento, anche mediante delega a un funzionario e avvalendosi delle strutture regionali.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari, tenuto conto anche di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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