Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta autorizzazione alla variazione toponomastica (TAR Abruzzo n. 349 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento favorevole, che attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento del pieno e definitivo soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, con conseguente difetto sopravvenuto di interesse alla decisione di merito. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia, caratterizzata dalla natura pubblica delle parti coinvolte e dalla circostanza che l’esito favorevole è dipeso da atti endoprocedimentali sopravvenuti, non disponibili al momento dell’emanazione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il Comune di Pescina impugnava il decreto con cui il Prefetto della Provincia di L’Aquila aveva respinto la richiesta di autorizzazione a mutare la denominazione dell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe da “Piazza della Libertà” a “Piazza Santina Campana”, nonché la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province dell’Aquila e Teramo che aveva espresso parere contrario alla variazione. Il ricorso veniva integrato da motivi aggiunti, proposti all’esito dell’accesso agli atti richiesto alla Prefettura, e accompagnato da istanza cautelare, respinta dal TAR con ordinanza. Successivamente, il Comune documentava di aver ottenuto la richiesta variazione della denominazione della piazza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, non necessaria l’istruttoria e non risultando ragioni ostative. Nel merito, ha osservato che il sopravvenuto decreto della Prefettura, con cui è stata autorizzata la variazione della denominazione, aveva privo il Comune ricorrente di ogni ulteriore interesse alla decisione del ricorso, essendo stato conseguito il bene della vita richiesto.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, risultando la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta. La pronuncia non ha richiesto alcuna valutazione sul fumus dei motivi di ricorso, essendo l’esito dipeso esclusivamente dalla sopravvenienza fattuale e provvedimentale favorevole al ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, giustificata dalla peculiare natura della controversia e delle parti in causa, tutti enti pubblici, nonché dalla circostanza che l’esito favorevole al ricorrente era dipeso da atti endoprocedimentali sopravvenuti — parere favorevole della Soprintendenza e della Deputazione di Storia Patria — di cui l’Amministrazione procedente non aveva potuto disporre al momento dell’emanazione dell’atto impugnato con il ricorso principale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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