Concessione demaniale marittima: il rinnovo non è automatico e la scelta dell’amministrazione non è sindacabile in via cautelare (TAR Sardegna n. 202 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati va respinta quando il ricorso appaia tardivo, con conseguente irricevibilità, o, comunque, non sorretto da sufficienti profili di fondatezza nel merito. La concessione demaniale marittima non si rinnova automaticamente alla scadenza, ma richiede una nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione, la cui scelta di assegnare il bene a un diverso soggetto, sorretta da un valido interesse pubblico, non è manifestamente irragionevole. La prova della tardività del ricorso può essere desunta, quantomeno in via indiziaria, dalla trasmissione del provvedimento impugnato tramite pec, mentre eventuali disallineamenti tra l’orario della firma digitale e quello dell’invio non costituiscono elementi sufficienti a superare tale evidenza.
Il Fatto
Il ricorrente, circolo sportivo operante nel Comune di Olbia, impugnava, chiedendone la sospensione, una serie di provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva assentito al controinteressato la concessione demaniale dell’intero compendio ex SEP, all’interno del quale ricadeva l’area già oggetto della concessione n. 44/20, scaduta il 31.12.2024 e non rinnovata in favore del medesimo circolo. Quest’ultimo deduceva di aver presentato istanza di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 e lamentava la mancata definizione della propria domanda, nonché la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancanza di attività comparativa tra le diverse richieste.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, adito in sede cautelare, ha preliminarmente rilevato come l’eccezione di tardività del ricorso appaia prima facie fondata. La trasmissione del provvedimento impugnato alla ricorrente tramite pec in data 26.02.2025, seppur da verificare nel merito con approfondimento del contenuto digitale, costituisce un elemento indiziario rilevante, non superato dagli orari della firma digitale del provvedimento e della pec, che presentano possibili disallineamenti e, comunque, apparente compatibilità.
In ogni caso, il Collegio ha escluso che il ricorso sia assistito da sufficienti profili di fondatezza nel merito. La scelta dell’amministrazione di non rinnovare la concessione al ricorrente e di assegnarla al controinteressato è stata ritenuta discrezionale e sorretta da un valido interesse pubblico, consistente nell’individuazione di un’area dedicata allo sviluppo del canottaggio da parte di diverse associazioni.
Il Tribunale ha infine evidenziato la carenza documentale denunciata dall’amministrazione sin dall’avvio del procedimento, rispetto alla quale il ricorrente non aveva provveduto a integrare l’istruttoria, elemento che ha ulteriormente contribuito a escludere la manifesta irragionevolezza della scelta amministrativa. In assenza dei presupposti per la sospensione, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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