Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 413 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e la mancata esecuzione del giudicato, dichiara l’obbligo della P.A. di dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme già corrisposte. All’Amministrazione inadempiente va assegnato un termine per provvedere e, per il caso di perdurante inerzia, va nominato il commissario ad acta, investito delle funzioni solo su istanza del creditore. L’inerzia non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza della Corte di Appello di Ancona, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio economico della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese dei due gradi e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e notificata la sentenza all’Amministrazione, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo. Ha dunque proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui alla citata disposizione, la P.A. — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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