Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 1085 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’Amministrazione che abbia eseguito solo il capo della sentenza relativo alle spese legali, lasciando ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale, è inadempiente e legittima la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tal caso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’ente tenuto, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1666 del 20.12.2023, il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo: € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali e rifusione delle spese di lite.

La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva liquidato le sole spese legali in favore dei procuratori antistatari, senza corrispondere il capitale oggetto del giudicato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta l’inottemperanza parziale. L’Amministrazione ha eseguito solo il capo relativo alle spese legali, mentre è rimasto ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale. L’adempimento parziale non esaurisce l’obbligo di conformazione al dictum giudiziale.

La difesa dell’Amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato gli uffici all’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. L’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva è pertanto accolta.

Quanto all’individuazione del commissario, il Tribunale nomina il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di un compenso al commissario, valorizzando le funzioni commissariali come affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese del giudizio si applica il criterio della soccombenza, con liquidazione che tiene conto della serialità della causa e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il dispositivo accoglie il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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