Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nominato d’ufficio (TAR Puglia n. 1085 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la condizione di procedibilità è integrata dal decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dall’intimazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La nomina può essere disposta d’ufficio, individuando l’organo in un dirigente della stessa amministrazione tenuta all’adempimento. Le penalità di mora non sono dovute in via automatica, ma richiedono una valutazione della durata e delle modalità dell’inadempimento.

Il Fatto

I ricorrenti ottenevano dal Tribunale di Bari, Sezione Terza civile, la condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di un congiunto, contagiato da epatite HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto. La sentenza n. 3678/2023 veniva notificata all’Avvocatura distrettuale e al Ministero il 09.10.2023 e, non appellata, passava in giudicato dall’08.11.2023.

Munita di formula esecutiva, la sentenza era notificata al Ministero il 19.10.2023. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun pagamento, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, con domanda di penalità di mora. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la condizione di procedibilità. La sentenza è passata in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria, è munita di formula esecutiva ed è stata notificata al Ministero il 19.10.2023. Da tale data decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, spirato senza che risulti alcun adempimento.

Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato nel merito. Il Tribunale ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione in luogo dell’amministrazione inadempiente entro ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero debitore.

Quanto alle penalità di mora, il Collegio non le riconosce, valorizzando la scarsa durata dell’inadempimento e la limitata attività difensiva richiesta. Le spese sono compensate integralmente tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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