Ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente con nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 404 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il provvedimento del giudice amministrativo che accoglie la domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente deve indicare il termine per l’adempimento e nominare il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di erogazione, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero a erogare la prestazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo stato dato corso all’adempimento, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. Ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza entro il termine di centoventi giorni. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
La domanda di condanna al pagamento della astreinte è stata invece respinta. Il TAR ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello delle “altre ragioni ostative”. Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, ma liquidate in misura ridotta in ragione della natura standardizzata e ripetitiva dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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