Verifica anomalia e costi manodopera nel nuovo codice appalti (TAR Lombardia n. 2855 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di verificazione della anomalia dell’offerta, ove la stazione appaltante abbia ritenuto congrua l’offerta, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà di tale valutazione, trattandosi di apprezzamento tecnico-discrezionale sindacabile solo per macroscopica insostenibilità. La mancata inclusione nel costo della manodopera degli oneri per la formazione aggiuntiva volontariamente offerta non rende l’offerta incapiente laddove tale formazione sia svolta con modalità “on the job”, durante l’orario di lavoro, e sia finanziata tramite le risorse accantonate presso i fondi interprofessionali. La verifica di congruità degli oneri della sicurezza non può essere ancorata in via automatica alle tabelle ministeriali. L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera si impone solo per i dipendenti stabilmente impiegati nella commessa, non per le figure direttive impiegate in modo trasversale su più contratti.
Il Fatto
Il Comune di Erba aggiudicava alla società controinteressata l’appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità della mancata esclusione per anomalia dell’offerta.
La ricorrente lamentava, in primis, che l’aggiudicataria non avesse computato nel costo della manodopera gli oneri per la formazione aggiuntiva promessa in offerta e, in secondo luogo, che dall’offerta fossero emersi profili di incapienza relativamente a oneri della sicurezza, costi per il personale direttivo e costi per prodotti e attrezzature.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il principio per cui la valutazione di non anomalia espressa dalla stazione appaltante è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza, gravando sul concorrente che la impugni un rigoroso onere della prova. La sola circostanza che alcuni costi siano stati esposti in voci diverse da quelle indicate in ricorso non rende l’offerta inattendibile, ove la discordanza non sia considerevole e palesemente ingiustificata.
Con riguardo alla formazione aggiuntiva, la sentenza ha valorizzato che l’aggiudicataria ha dimostrato la disponibilità di somme accantonate presso il fondo interprofessionali per la retribuzione dei docenti. Quanto al personale, non è implausibile che la formazione proposta avvenga con modalità “on the job”, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa: il relativo costo è già ricompreso in quello della manodopera. A ciò si aggiunge che la specificazione resa solo in giudizio di tale modalità non lede la par condicio, configurandosi come ammissibile soccorso istruttorio processuale, volto ad accertare circostanze preesistenti.
La domanda di esclusione per l’impiego di figure direttive dipendenti di altra società del gruppo è stata respinta: l’obbligo di utilizzare personale alle proprie dipendenze, previsto dal capitolato, si riferisce ai soli addetti alle pulizie e non al personale di direzione e coordinamento, il cui costo non si presta ad essere rimodulato per il singolo appalto. Infine, è stata ritenuta legittima la valutazione di congruità degli oneri della sicurezza, non ricavabile in modo automatico dalle tabelle ministeriali, e quella dei costi per prodotti e attrezzature, assistita da una dichiarazione della fornitrice in ordine alla destinazione di un premio commerciale alla commessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.