Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1393 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il credito. Il potere di nomina del commissario ad acta può essere esercitato in via differita, per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta a partire dalla comunicazione dell’ordine di pagamento. La rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali, in forza dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, salvo che sia superiore a questi ultimi.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2171/2024 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dei relativi importi.

Il titolo, pubblicato il 16.05.2024 e notificato il 17.5.2024, è passato in giudicato. Non essendo stata data esecuzione, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la rivalutazione monetaria e la penalità di mora. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero.

Il Collegio fonda la gratuità dell’incarico sull’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione che, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato da TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sicilia n. 291 del 2025. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, secondo C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.

È invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria: manca una pronuncia sul punto del giudice ordinario e, per le somme dovute al pubblico dipendente dal 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo con gli interessi legali posto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994; la rivalutazione è riconoscibile solo se superiore agli interessi, ipotesi non documentata. Il TAR dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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