Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il conseguimento del diploma (TAR Lombardia n. 4068 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa nelle more del giudizio di merito per avere conseguito aliunde il bene della vita cui aspirava — nel caso di specie, il diploma di maturità — determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Gli atti dello scrutinio conclusosi con la non ammissione all’esame di Stato di un alunno di scuola paritaria sono imputabili esclusivamente all’istituto scolastico, quale ente gestore, e non al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che è invece carente di legittimazione passiva. La pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite anche nei confronti del Ministero, nonché tra le altre parti costituite in presenza di concorde volontà in tal senso.

Il Fatto

Una studentessa del quinto anno del Liceo Classico paritario G.B. Montini di Milano impugnava il verbale di scrutinio della Commissione degli esami preliminari all’esame di Stato, per l’anno scolastico 2022/2023, con cui il Consiglio di classe ne aveva deliberato la non ammissione all’esame di Stato. Nell’atto di gravame erano contestate altresì le valutazioni negative espresse nelle griglie relative a latino, greco e italiano del quarto e quinto anno, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente. Il ricorso era notificato alla Società Cooperativa Sociale Milano 15, quale ente gestore dell’istituto, e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza nel giugno 2023.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendola fondata. Gli atti impugnati — il verbale di scrutinio e le valutazioni ivi espresse — sono stati ritenuti imputabili esclusivamente all’istituto scolastico paritario, unico soggetto legittimato a resistere al ricorso. La statuizione muove dalla natura degli atti dello scrutinio finale, adottati dall’istituzione scolastica nell’esercizio della propria autonomia.

Il Collegio ha quindi preso atto della memoria, depositata dalla ricorrente il 7 maggio 2026, con cui la stessa dichiarava di non avere più interesse alla decisione sul ricorso, per avere nel frattempo conseguito il diploma di maturità classica e per frequentare attualmente l’università. La memoria era stata notificata alle controparti costituite e sottoscritta dal legale dell’istituto scolastico ai fini della compensazione delle spese di lite.

Su tali basi, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., rilevando come la ricorrente avesse ottenuto aliunde il bene della vita cui aspirava. La declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito naturale del giudizio quando, nelle more, venga meno l’interesse strumentale alla decisione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti costituite: tra la ricorrente e l’istituto scolastico in ragione della concorde volontà manifestata, e nei confronti del Ministero in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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