Verifica di anomalia dell’offerta e illecito professionale dell’amministratore (TAR Campania n. 3470 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità è rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Il giudizio di anomalia che si soffermi isolatamente su talune voci, omettendo di argomentare in che modo esse si traducano in una fornitura in perdita, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 98, comma 3, lett. g), integra grave illecito professionale, con efficacia escludente, la contestata commissione da parte dell’amministratore unico munito di poteri di firma del delitto di frode in pubbliche forniture, essendo sufficiente, quale mezzo di prova, la richiesta di rinvio a giudizio. La stazione appaltante che ometta ogni valutazione in ordine all’incidenza di tale illecito sul rapporto fiduciario adotta un provvedimento illegittimo.
Il Fatto
Una società operante nel settore della ristorazione collettiva partecipava alla gara indetta dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania per la fornitura di derrate alimentari destinate agli istituti penitenziari, suddivisa in cinque lotti. La ricorrente presentava offerta per tutti i lotti, conseguendo il punteggio massimo per la componente tecnica. La sua offerta, sul lotto 4, veniva sottoposta a verifica di anomalia e, all’esito, il RUP riteneva l’offerta “nel suo complesso anomala, in quanto non adeguatamente giustificata e ambigua”. Il Provveditore disponeva quindi l’esclusione della società da tutti i lotti.
La società impugnava l’esclusione davanti al TAR Campania. Nelle more, l’amministrazione aggiudicava il lotto 4 alla controinteressata, già affidataria uscente del servizio. Seguivano motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione e un ricorso incidentale della controinteressata, che censurava l’ammissione della ricorrente alla gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato e assorbente. Richiamando un costante orientamento (Cons. Stato, sez. V, n. 2879 del 2019; sez. III, n. 726 del 2019; sez. V, n. 430 del 2018), il Tribunale ribadisce che il procedimento di verifica dell’anomalia ha carattere globale e sintetico e non può risolversi nella caccia all’errore. Nel caso di specie, la stazione appaltante — come emerge dalla relazione del RUP dell’11 giugno 2025 — ha esaminato isolatamente singole voci di costo, affermando che le dettagliate relazioni di riscontro erano “sintetiche e poco esaustive”, senza ricondurle nel quadro complessivo dell’offerta.
Il Collegio rileva inoltre che il RUP non ha precisato quale maggior costo sarebbe ricaduto sulla ricorrente rispetto a quanto indicato nei giustificativi, né ha argomentato in quali termini ciò si sarebbe tradotto in una fornitura in perdita. La stazione appaltante non ha indicato i parametri di raffronto utilizzati per inferire il carattere anormalmente basso delle voci, né ha considerato le economie di scala che l’operatore poteva conseguire grazie alla propria struttura organizzativa.
Il Tribunale passa in rassegna i profili di contraddittorietà della valutazione, rilevando in particolare che la conversione del prezzo del pane (1 euro per 300 grammi) è stata calcolata dal RUP in modo specioso e strumentale, non equivalendo tale valore a quello contestato. Analogamente, l’incidenza delle spese di derattizzazione e sanificazione è marginale rispetto al valore dell’appalto, cosicché un’eventuale incongruità non avrebbe potuto inficiare la sostenibilità complessiva dell’offerta. Quanto all’inquadramento del nutrizionista, esso attiene alle scelte organizzative dell’impresa.
Infondato è invece il ricorso incidentale: l’omessa allegazione del solo file Excel “Foglio offerta economica” non inficia la regolarità dell’offerta, poiché i tre documenti PDF sottoscritti digitalmente contenevano i dati rilevanti, come riconosciuto dallo stesso RUP nel verbale n. 8. Né rileva la questione della certificazione biologica, non prevista tra i requisiti speciali.
Il Collegio accoglie infine i motivi aggiunti del 7 novembre 2025, con cui si censurava l’ammissione della controinteressata. Dal DGUE emergeva la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero per frode in pubbliche forniture a carico dell’amministratore unico, titolare di tutti i poteri di firma. Ai sensi dell’art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, la richiesta di rinvio a giudizio è mezzo di prova adeguato. La stazione appaltante non aveva svolto alcuna valutazione sull’incidenza di tale contestazione sul rapporto fiduciario, né risultavano misure di self cleaning. I motivi aggiunti sono pertanto fondati, con annullamento dell’aggiudicazione.
Nota della Redazione
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