Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1395 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Ove l’inerzia permanga, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio dirigenziale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo plesso. All’ausiliario interno all’amministrazione non spetta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il relativo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’ente di appartenenza.

Il Fatto

Alcuni docenti avevano ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito adempiuto, gli interessati hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si è costituita in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Entrambi gli elementi risultano provati dalla documentazione in atti.

Su tali basi il ricorso è stato accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Il Collegio ha quindi disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia, nominando commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e ulteriore termine di sessanta giorni. Ha escluso qualsiasi compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra infine ipotesi di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *