Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 2128 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amministrativo assolve una funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amministrativo, e non una funzione risarcitoria. La sua quantificazione, informata al criterio della non manifesta iniquità, va contenuta entro un limite massimo corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, oltre gli interessi legali, per evitare che la misura degeneri in fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno dell’amministrazione. Il termine iniziale di decorrenza si individua nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; quello finale nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario ad acta, permanendo in capo all’amministrazione il proprio potere di provvedere in regime di esercizio concorrente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 152/2025 del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico (c.d. carta del docente), oltre spese di giudizio.
Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha domandato che la sezione ordinasse l’esecuzione del giudicato, fissando allo scopo un termine, e che, in caso di ulteriore inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta e condannata l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amministrativo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e viene accolto, non avendo l’amministrazione intimata allegato alcun elemento idoneo a contrastare la pretesa esecutiva. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, perché ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
All’amministrazione è inoltre imposta la penalità di mora, commisurata agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti per legge o disposti nella condanna. Il Collegio richiama la funzione compulsiva e di garanzia assolta dallo strumento processuale, in coerenza con il principio di effettività della tutela.
La quantificazione è governata dal criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amministrativo. Quanto al termine iniziale, si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Quanto al termine finale, si assume il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato, anche ove si sia insediato il commissario: in tale ipotesi la resistente non perde il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare per legge, e del commissario, che provvede in sua vece per ordine del giudice, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha evidenziato la necessità di individuare una soglia oltre la quale la penalità perderebbe la propria funzione compulsiva per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte, richiamando anche i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.