Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docenti (TAR Sicilia n. 1392 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo, l’utile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la perdurante inerzia dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente della stessa amministrazione resistente, escludendo il compenso per la natura obbligatoria e onnicomprensiva del munus dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo.
Il Fatto
Due docenti hanno agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1813/2025 del Tribunale di Palermo, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in favore di ciascuna ricorrente.
Le ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine intimato all’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione versata in atti; parimenti provato è il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di ulteriore inerzia, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario possa percepirlo, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio è desunto, per analogia, dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuto applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un costante orientamento di merito.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo degli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC dedicato; ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa.
È stata altresì disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine per adempiere. Le spese, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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