Riscatto stipendiale nel TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 1159 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia anche nel caso di collocamento a riposo a domanda, purché l’interessato abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno, previsto dal comma 2 della stessa norma, non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1 gennaio dell’anno successivo, non una condizione di ammissibilità della domanda. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del C.O.M. ha travolto anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, senza riviviscenza della formulazione originaria. Nel giudizio sulla buonuscita è l’Ente previdenziale l’unico soggetto obbligato, con conseguente estromissione dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver superato il cinquantacinquesimo anno di età e i trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ritenendo che l’I.N.P.S. avesse liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ha chiesto in via amministrativa la riliquidazione.
L’Istituto ha risposto che l’applicazione dei sei scatti era stata riconosciuta in via amministrativa solo per le cessazioni per limiti di età, decesso o invalidità, richiedendo per le dimissioni un ricorso giurisdizionale con sentenza favorevole. Il ricorrente ha quindi adito il TAR, evocando anche il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, ritenendola infondata nella premessa ma accogliendone l’esito. Secondo un principio pacifico, l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale. La partecipazione del Ministero al procedimento amministrativo, con l’invio dei dati sull’anzianità e sulla posizione economica, rileva solo nei rapporti interni fra i due enti. Va pertanto disposta l’estromissione dell’amministrazione di appartenenza.
Nel merito il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. La ricostruzione normativa muove dall’art. 13 della legge n. 804/1973, che attribuiva ai generali e ai colonnelli della Guardia di finanza sei aumenti periodici in luogo della soppressa promozione, e dall’art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990, limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
Il Collegio affronta il nodo della perdurante vigenza di tale disposizione. Formalmente non abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, essa era stata tuttavia novellata dall’art. 11 della l. n. 231/1990, a sua volta abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del C.O.M.. L’abrogazione di una norma che ne sostituisce un’altra non fa rivivere la formulazione originaria: il C.O.M. ha inteso abrogare l’intera disciplina limitativa, con la conseguenza che la cessazione a domanda non è più esclusa dal beneficio.
Trova così spiegazione l’art. 1911, comma 3, del C.O.M., che per tutte le forze di polizia lascia fermo l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’ambito soggettivo della norma è ampio e comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo, il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.
Il Collegio esclude infine che il termine del 30 giugno abbia efficacia decadenziale. Esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1 gennaio dell’anno successivo e non può giustificare una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro quel termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è dunque accolto: l’I.N.P.S. corrisponderà quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994.
Nota della Redazione
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