Esecuzione del giudicato e spese distratte al difensore: legittimazione esclusiva dell’avvocato (TAR Emilia-Romagna n. 222 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per spese di lite liquidato con distrazione in favore del difensore ha natura personale ed esclusiva dell’avvocato. Ne consegue che, in sede di ottemperanza al giudicato, soltanto il difensore è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione per la parte relativa agli onorari, restando il suo assistito privo di legittimazione attiva a tal fine. Il ricorso proposto dal solo assistito è pertanto inaccoglibile limitatamente a tale voce, mentre resta ammissibile per il resto del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod.proc.amm. quando l’Amministrazione, regolarmente notificata, non abbia adempiuto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97).
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2025 del 20.02.2025 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la somma di € 4.000,00, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente deduce l’integrale inesecuzione della decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 14.11.2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. Il ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e l’Amministrazione non ha contestato alcunché, non essendosi costituita. Risulta inoltre decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
La notificazione della sentenza, avvenuta in data 7 marzo 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, costituisce domicilio digitale idoneo allo scopo. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.
Il profilo centrale della decisione riguarda però le spese di lite. Quando la sentenza rechi condanna alle spese distratte in favore del difensore, sorge un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo. Egli è l’unico legittimato a intimare il precetto per l’importo degli onorari e a chiedere, per questa parte, l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il suo assistito non può provvedervi. La Corte richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. V, 11 giugno 2025 n. 4413.
Nel caso concreto, il difensore non si è costituito in proprio, ma solo per conto del ricorrente. Da ciò deriva l’inaccoglibilità della domanda relativa a quanto liquidato dal giudice ordinario per le spese di lite. Il ricorso è pertanto accolto solo in parte: si ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, escluse le spese, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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