Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 1939 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione resistente, con facoltà di delega a altro funzionario competente. In tal caso non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività di ausiliario nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, n. 3045/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta docenti e ad assegnare sulla stessa la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi fino al saldo.
Il ricorso riguarda la sola parte del titolo rimasta non eseguita. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso inutile del termine dilatorio previsto per le amministrazioni, decorrente dalla notifica del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al carattere definitivo del titolo azionato e alla mancata esecuzione nel termine assegnato all’amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo per la parte non eseguita.
L’ordine è rivolto all’amministrazione con termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.
Sul punto del compenso, il Tribunale ha chiarito che l’attività commissariale deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendolo applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quanto alle spese, le ha poste a carico della resistente soccombente, liquidandole secondo le tabelle ministeriali in base al valore e alla materia, qualificata come esecuzione mobiliare.
Nota della Redazione
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