Ottemperanza e prova del passaggio in giudicato (TAR Lombardia n. 2329 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile qualora non sia depositata in giudizio la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. L’onere probatorio incombe sulla parte ricorrente e costituisce requisito di ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.. La mancata dimostrazione dell’avvenuta formazione del giudicato preclude l’esame nel merito della domanda ottemperanza, senza che rilevi l’eventuale fondatezza della pretesa sostanziale azionata.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’azione di ottemperanza promossa da tre ricorrenti per ottenere l’esecuzione di altrettante sentenze favorevoli, con le quali era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500 per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
In particolare, i ricorrenti avevano agito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale si era costituito per resistere. All’esito della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso era volto ad ottenere l’ottemperanza di tre distinte sentenze, tutte favorevoli ai ricorrenti, con le quali era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico per la formazione dei docenti.
Nel valutare l’ammissibilità del ricorso, il Tribunale ha osservato che la parte ricorrente non aveva adempiuto all’onere di depositare in giudizio la documentazione comprovante l’avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze azionate. Tale adempimento costituisce un requisito indispensabile per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La mancanza di tale prova è stata ritenuta dirimente, in quanto l’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. subordina l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza alla dimostrazione che il provvedimento da eseguire sia passato in giudicato, mentre l’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. consente la proposizione dell’azione solo trascorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e, comunque, previa verifica della definitività della pronuncia.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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