Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta in ottemperanza (TAR Campania n. 1806 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il commissario ad acta esercita un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il compenso del commissario va determinato e liquidato con successivo decreto collegiale nei termini e con le modalità del d.P.R. n. 115/2002, con parcella presentata a pena di decadenza secondo l’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrendo il relativo termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, la condanna del Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per tre anni scolastici, con emissione di tre buoni elettronici di importo predeterminato. La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata impugnata.
Rimasto inadempiuto il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare, la nomina di un commissario ad acta con liquidazione del compenso e la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, oltre alla condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, il Collegio ha stabilito che esso verrà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 dello stesso d.P.R.. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
È stata inoltre disposta, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, precisandosi che è onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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