Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 851 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme in favore del dipendente. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza in presenza del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione spontanea e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, senza compenso. La domanda di rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15/03/2001, per i rapporti a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al pagamento integrale delle spettanze.

In caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.

Il Collegio ha invece disatteso la domanda di rivalutazione monetaria. Il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per la giurisprudenza amministrativa richiamata, le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo con la rivalutazione introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La rivalutazione è riconoscibile solo se superiore agli interessi, ipotesi non documentata.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e che il commissario deve depositare gli atti tramite la procedura P.A.T. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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