Ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 986 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo esecutivo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Per l’ipotesi di persistente inerzia, il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, atteso che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 3034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti agli anni scolastici riconosciuti, oltre interessi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ufficio di Ambito Territoriale di Palermo si sono costituiti in giudizio. La questione approda al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo, nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato in giudizio, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il giudice nomina commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

Il Collegio esclude il compenso per l’ausiliario. Richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, rileva che tale disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della citata legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a più pronunce di merito. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.

Il giudice infine liquida le spese secondo soccombenza, facendo riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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