Inottemperanza alla demolizione e diniego di sanatoria del manufatto post-sisma (TAR Abruzzo n. 476 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto al patrimonio civico delle opere abusive, per inottemperanza all’ordine di demolizione, è conseguenza automatica del decorso del termine assegnato e non richiede alcuna attività amministrativa ricognitiva; il relativo effetto è accertabile in sede giurisdizionale. Ne deriva che l’annullamento del diniego di sanatoria non recherebbe alcuna utilità a chi abbia perso la proprietà del manufatto. La conversione in opera permanente dei manufatti realizzati per l’emergenza sismica ha natura eccezionale e deroga al regime ordinario del permesso di costruire, restando subordinata ai limiti dimensionali e alle destinazioni d’uso fissati dalla deliberazione consiliare. Il rispetto di tali parametri è condizione di ammissibilità della trasformazione e la sua assenza esclude anche la doppia conformità richiesta per la sanatoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il rigetto opposto dal Comune al diniego di permesso di costruire, adottato sul presupposto che il manufatto non rispetti le condizioni della deliberazione consiliare. L’istanza di sanatoria riguardava un manufatto temporaneo realizzato dopo il sisma del 2009 su suolo pervenuto per successione ereditaria. Il provvedimento era intervenuto diciotto mesi dopo la presentazione dell’istanza.
Il ricorrente deduce la formazione del silenzio assenso per decorso del termine previsto dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e l’errata applicazione della deliberazione consiliare e delle NTA del PRG, che ammetterebbero la trasformazione dei manufatti in definitivi. Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione per trasferimento dell’opera al patrimonio civico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’ordinanza di demolizione n. 6/2011, non impugnata, e ne riqualifica il fondamento. Benché il provvedimento richiami l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, esso muove dalla natura totalmente abusiva del manufatto, poiché l’autorizzazione conseguita dalla dante causa non era trasmissibile. L’ordine è pertanto riconducibile al potere repressivo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, fondato su un accertamento ormai inoppugnabile.
Il trasferimento della proprietà delle opere abusive al patrimonio civico è conseguenza automatica della mancata esecuzione spontanea della demolizione. L’effetto acquisitivo è accertabile in sede di sindacato giurisdizionale perché non richiede attività amministrativa ricognitiva: il comma 4 dell’art. 31 prevede il formale accertamento dell’inottemperanza solo ai fini dell’immissione in possesso e dell’opponibilità ai terzi. Gli effetti dell’inottemperanza incidono quindi sulle sorti del gravame, poiché l’annullamento del diniego non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 è disposizione generale applicabile alle nuove costruzioni e richiede il rilascio del titolo prima dell’avvio dei lavori. La disciplina della conversione in definitivo del manufatto ha invece natura eccezionale e deroga al regime ordinario. Essa ha titolo nella deliberazione consiliare che consente, previa comunicazione, di realizzare manufatti abitativi in aree normalmente inedificabili, con rigorosi limiti dimensionali e l’obbligo di rimozione cessata l’emergenza.
L’art. 30 bis delle NTA del PRG conferma la facoltà di conversione purché i lavori siano stati effettuati nei limiti delle deliberazioni consiliari. Il rispetto dei parametri e della destinazione d’uso definisce la condizione di ammissibilità della trasformazione. Nel caso concreto è provato che il manufatto ha in parte destinazione non residenziale e non rispetta le condizioni poste. Il diniego impugnato è quindi conseguenza vincolata dell’accertamento di tale difformità, che esclude anche la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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