Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 985 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è investito di un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’incarico ha natura sostitutiva: le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non ne costituiscono corretta esecuzione. All’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione consegue la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive, contributive e di inquadramento in favore di una di essi, oltre al TFR e alle spese di lite. Il titolo era stato poi corretto con ordinanza di accoglimento per errore materiale, limitatamente alla distrazione delle spese.

Notificata la sentenza all’amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e accoglie il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario provvede in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul regime dell’incarico, il giudice amministrativo puntualizza che il munus di ausiliario deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile e non comprimibile da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. L’incarico ha natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso verso gli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non integrano una corretta esecuzione.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la richiesta va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il decreto sarà trasmesso alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità per danno erariale da mancata attivazione dell’organo tenuto ad adempiere. Gli atti vanno depositati esclusivamente tramite la procedura PAT, con modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Tribunale applica inoltre, come richiesto, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari a euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali al giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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