Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1043 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. La notifica del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, escludono ogni ostacolo normativo all’esecuzione. Accertata l’incompleta attività attuativa, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ottiene dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza del 18 giugno 2024, l’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente per l’importo annuo previsto dalla legge, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, 36° comma della legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito è condannato a mettere a disposizione lo strumento e alle spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, è eseguita dall’Amministrazione solo per le spese. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo le misure attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dello stato di attuazione del giudicato. La resistente non ha dimostrato in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente, al di là dell’attività già svolta per le spese giudiziali.
L’accertata inerzia non incontra ostacoli sul piano normativo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14, 1° comma del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003.
Poiché l’attività di esecuzione della sentenza non è conclusa, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza.
All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, che provvede nel successivo termine di 60 giorni, eventualmente valendosi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, 2° comma del d.l. n. 669/1996.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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