Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1150 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e ordina alla stessa di provvedervi entro un termine perentorio. Il giudicato formatosi sul riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente impone all’Amministrazione di mettere a disposizione del creditore la carta e il relativo importo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito a quella della concreta attribuzione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Il ritardo ingiustificato legittima la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Una sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.

La sentenza è passata in giudicato e, dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuta esecuzione, le creditrici hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato presso l’Avvocatura distrettuale, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il presupposto dell’azione, integrato dal giudicato e dal decorso del termine dilatorio, è quindi accertato.

Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore dei procuratori antistatari e liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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