Avviso orale legittimo anche in base a condotte definite con ammenda (TAR Campania n. 4245 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio e cautelare che non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, potendo fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria e su semplici sospetti, purché basati su fatti che facciano ragionevolmente ritenere sussistente una condizione di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il pagamento dell’ammenda a definizione di precedenti deferimenti penali non elide la rilevanza antigiuridica delle condotte e non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutarle, unitamente ad altre circostanze, quali elementi sintomatici di una personalità incline a comportamenti antisociali. Per l’avviso orale non è prevista una fase di partecipazione procedimentale, sicché non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore di Caserta il 27 aprile 2024 e notificato il 1° ottobre 2024, fondato su plurimi precedenti di polizia per la reiterata condotta di gestione non autorizzata di rifiuti, nonché sulla frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali. Con motivi aggiunti, il ricorrente contestava altresì la proposta di avviso orale del Commissariato di P.S. di Castel Volturno, depositata in giudizio dall’amministrazione. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado; il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 giugno 2025, aveva accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata natura monitoria e cautelare dell’avviso orale, misura che non richiede prove compiute sulla commissione di reati né la documentazione che l’interessato viva dei proventi di attività delittuose, essendo sufficiente che il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a far non illogicamente presumere una situazione di pericolosità sociale.
La Sezione ha rigettato la censura di genericità della motivazione, rilevando come il provvedimento desse conto, per relationem, di una serie di circostanze concrete: numerosi deferimenti all’autorità giudiziaria tra il 2023 e il 2024 per la medesima condotta di gestione non autorizzata di rifiuti e due occasioni in cui il ricorrente era stato fermato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia, anche per la stessa tipologia di reati.
Quanto al valore del pagamento delle ammende, il Collegio ha osservato che non tutte le segnalazioni si erano concluse con l’oblazione, essendo ancora pendente un procedimento penale. Il pagamento dell’ammenda, inoltre, non elide la circostanza che il ricorrente abbia comunque commesso reati in materia ambientale né incide sulla legittimità della valutazione discrezionale dell’autorità, che ben può attribuire rilievo alla pluralità, attualità e ripetitività delle condotte.
Infine, la Corte ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: l’avviso orale, in quanto atto meramente monitorio, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, potendo il Questore valutare discrezionalmente se procedere senza indugio o attivare il contraddittorio procedimentale.
Nota della Redazione
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