Causalità di servizio e onere probatorio del militare su episodi eccezionali (TAR Lazio n. 9203 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze fattuali incidenti sulla conclusione. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il militare deve allegare e documentare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in maniera determinante sull’insorgenza delle infermità, quantomeno sul piano concausale. Non rilevano, invece, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario della prestazione lavorativa. Il rapporto di derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale, ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, in servizio dal 1990 con mansioni di tecnico elettrogenista, aiuto magazziniere e operatore informatico e con periodi in Teatro Operativo estero, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per patologie alla colonna vertebrale emerse nel 2020. La Commissione medica ospedaliera riconosceva le infermità con eziopatogenesi multifattoriale, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell’adunanza del 24 luglio 2023, riteneva le patologie non dipendenti da fatti di servizio, riconducendole a fattori degenerativi endogeno-costituzionali. Il Ministero della Difesa conformava il decreto di rigetto al parere, e il militare impugnava gli atti deducendo difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi di organo autore del parere impugnato unitamente al decreto ministeriale.
Nel merito, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il parere del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica basata su nozioni scientifiche, non sindacabile nel merito ma solo per vizi di motivazione o manifesta irragionevolezza. Ha inoltre ribadito che la dipendenza da causa di servizio presuppone la prova di un legame causale o concausale tra specifici episodi di servizio e l’infermità, con il carattere della eccezionalità e della esorbitanza rispetto ai compiti ordinari.
Quanto alle censure del ricorrente, il Collegio le ha ritenute infondate: il militare si era limitato a enfatizzare la gravosità dell’attività svolta senza approfondire gli aspetti eziopatogenetici, descrivendo mansioni compatibili con l’impegno ordinario del percorso militare. Il TAR ha inoltre escluso il vizio motivazionale, poiché il Comitato aveva esplicitato che le patologie avevano genesi endogeno-costituzionale e che le mansioni non risultavano significative rispetto alle cause determinanti.
La sentenza ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese per la natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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