Interesse ad agire e vicinitas nell’impugnazione degli strumenti urbanistici attuativi (TAR Emilia-Romagna n. 1075 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, la vicinitas non è sufficiente a integrare le condizioni dell’azione. Ai fini dell’ammissibilità occorre la positiva dimostrazione di un interesse ad agire distinto e autonomo dalla legittimazione, ossia l’allegazione e la prova di un pregiudizio specifico e attuale che incida direttamente sui beni del ricorrente o ne decrementi in modo significativo il valore di mercato o l’utilità. Il requisito probatorio è tanto più stringente quando l’atto impugnato abbia natura operativa-attuativa e non definisca le caratteristiche degli edifici, riservate alla successiva fase edilizia: l’astratta attitudine lesiva della scelta pianificatoria non supplisce alla mancata dimostrazione del danno, e l’impugnazione si traduce altrimenti in una inammissibile azione popolare.
Il Fatto
Due proprietari di immobili hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune ha approvato, ai sensi degli artt. 30 e 34 della legge regionale n. 20/2000, un piano operativo comunale stralcio con valore ed effetti di piano urbanistico attuativo. L’intervento, originato da una proposta di accordo operativo ex artt. 30 e 38 della legge regionale n. 24/2017, prevede la lottizzazione di un’area collinare vicina alle abitazioni dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dei termini procedimentali, il difetto di istruttoria sull’effettivo fabbisogno abitativo, l’inidoneità degli elaborati a valutare l’impatto paesaggistico e il carico urbanistico, la mancata integrazione col tessuto edificato e le carenze sul fronte dell’invarianza idraulica. Il Comune e le due società controinteressate hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità per difetto delle condizioni dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione dell’ammissibilità, ritenendola assorbente. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Tribunale ribadisce l’autonomia tra legittimazione al ricorso e interesse ad agire: entrambi devono sussistere, e il criterio della vicinitas non può da solo soddisfare anche l’interesse a ricorrere.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato. La vicinitas individua una posizione qualificata, ma non assorbe l’interesse: occorre dimostrare che l’intervento costruttivo sia idoneo a propagarsi fino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente. Il Tribunale richiama Cons. Stato n. 1011 del 2020, che a sua volta cita Ad. plen. n. 9 del 2014 e Sez. IV n. 5278 del 2015, per affermare che la sussistenza della mera vicinitas non comprova contestualmente legittimazione e interesse, essendo necessaria la dimostrazione di un danno certo o altamente probabile.
La conclusione è poi rafforzata dal richiamo a Cons. Stato n. 9777 del 2023, secondo cui, fuori dai casi di immediata e diretta incidenza delle misure urbanistiche sui lotti del ricorrente, è indispensabile allegare un pregiudizio specifico e attuale, onde non dischiudere la via a forme di azione popolare.
Applicando tali principi, i ricorrenti si sono limitati ad affermare che l’area è finitima alle loro abitazioni e che la lottizzazione sottrae vedute sul versante collinare e aggrava il carico urbanistico. Nessuna prova è stata offerta su come la visuale sarebbe compromessa. Il ridimensionamento dell’intervento, sceso a 5 lotti dai 15 inizialmente previsti, ha eliminato la capacità edificatoria di maggiore impatto paesaggistico e creato un’ampia fascia verde di mitigazione, rendendo ancor più necessaria la dimostrazione del pregiudizio.
Decisiva è la natura operativa-attuativa del piano: esso non specifica le caratteristiche degli edifici, riservate alla fase edilizia, nella quale l’Amministrazione verifica la coerenza planivolumetrica e l’impatto sulle visuali. Il ricorso è pertanto inammissibile per mancata prova dell’interesse ad agire. Le spese sono compensate per la novità e peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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