Nessun automatismo tra autismo e limitazioni funzionali alla guida (TAR Sicilia n. 2202 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni che limitano funzionalmente la validità della patente di guida — nella specie i codici armonizzati 65 e 67 — devono fondarsi su una motivazione congrua rispetto alle risultanze cliniche accertate. La diagnosi di disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento non comporta ex se il difetto dei requisiti psicofisici richiesti per l’abilitazione alla guida, né giustifica un automatismo restrittivo. La verifica temporale annuale della validità del titolo, ove non sanzionatoria ma prudenziale, risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità ed è compatibile con la natura cautelare del provvedimento di revisione, funzionale alla sicurezza della circolazione. La limitazione funzionale imposta senza adeguata istruttoria è illegittima e va annullata.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento cognitivo, veniva sottoposto a visita presso la Commissione Medica Patenti dell’ASP competente. Il Dipartimento di Salute Mentale attestava l’assenza di elementi psicopatologici di particolare rilevanza clinica e capacità attentive e cognitive adeguate.

Conseguiva la patente di categoria AM e B, con validità di un anno e con le prescrizioni dei codici armonizzati 65 e 67. In sede di rinnovo, l’11 giugno 2025, la Commissione confermava la limitazione temporale annuale e le medesime restrizioni funzionali, nonostante la certificazione specialistica attestasse il mantenimento di capacità nella norma. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto alle risultanze del servizio di salute mentale, chiedendo altresì il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Azienda Sanitaria, rilevando che le restrizioni funzionali e la verifica annuale arrecano un pregiudizio concreto e attuale al ricorrente. Infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, poiché in Sicilia le funzioni in materia di motorizzazione civile sono transitate alla competenza regionale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 296/2000 e dell’art. 20 dello Statuto siciliano.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 119 del d.lgs. n. 285/1992, che attribuisce alle commissioni mediche il potere di delimitare i termini massimi di validità della patente quando sorgano dubbi sull’idoneità psicofisica. Il provvedimento di revisione ex art. 128 cod. strada non è una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare preventiva, cui corrisponde un obbligo di compiuta motivazione.

La Corte affida la decisione al risultato della verificazione disposta ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. e affidata alla Commissione Medica della UST di Catania. Questa ha accertato che il ricorrente presenta buone capacità cognitive, attentive e relazionali, equilibrio psico-fisico e controllo emotivo compatibili con la guida, concludendo per l’assenza di elementi clinici che giustifichino le limitazioni funzionali.

Quanto alla validità annuale, la Commissione ha chiarito che essa non costituisce una limitazione dell’idoneità, né discende automaticamente dalla diagnosi, ma risponde a esigenze di monitoraggio clinico e di sicurezza stradale, tenuto conto della recente esperienza di guida. Il Collegio ritiene tali conclusioni logiche e coerenti, non contrastanti con i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso: annullamento delle sole prescrizioni relative ai codici 65 e 67, ferma restando la validità annuale del titolo. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di allegazioni e prove. Le spese sono poste a carico dell’Azienda Sanitaria, con compensazione verso l’Assessorato e la Motorizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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