Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 777 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto l’utilità sostanziale in favore del ricorrente. La sentenza del giudice del lavoro esplicita un immediato valore conformativo-ordinatorio e l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e accertata l’inerzia, va emesso l’ordine di esecuzione con assegnazione di un termine. In caso di ulteriore inottemperanza si nomina fin d’ora il commissario ad acta e si condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a 500,00 euro annui, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento. Il ricorrente chiede pertanto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

I presupposti dell’ottemperanza sono integralmente integrati. La sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Ne consegue l’ordine al Ministero di dare ottemperanza al giudicato mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di inerzia oltre tale termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore, il Collegio la accoglie nei limiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo, ovvero quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato indirizzo di Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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