Inottemperanza all’ordine di demolizione e applicazione della sanzione pecuniaria sopravvenuta (TAR Liguria n. 728 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura permanente e si consuma con lo scadere del termine assegnato dall’autorità amministrativa, non già con la realizzazione dell’abuso edilizio. Ne consegue che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, introdotta in epoca successiva alla realizzazione dell’abuso ma anteriore al momento di consumazione dell’illecito, trova legittimamente applicazione, senza violare il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative. L’ordinanza di demolizione divenuta inoppugnabile fa stato in ordine all’individuazione del destinatario e alla natura abusiva delle opere, con conseguente tardività delle censure che investono tali profili in sede di impugnazione della successiva sanzione pecuniaria. L’obbligo di ottemperare all’ordine di demolizione ha natura vincolata e finalità ripristinatoria, ed è indipendente da eventuali rapporti di diritto privato intercorsi tra il proprietario e terzi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune della Spezia, impugnava l’ordinanza con cui le era stata ingiunta la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, quantificata in euro 20.000,00, per l’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione. L’ordine di ripristino concerneva la chiusura mediante infissi di un portico e la realizzazione di due locali interrati in ampliamento dell’appartamento. La ricorrente deduceva, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva, la non riconducibilità delle opere alla fattispecie demolitoria, l’impossibilità sopravvenuta di ottemperare e l’illegittimità dell’applicazione di una norma sanzionatoria sopravvenuta rispetto alla realizzazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ritenendola fondata. L’ordinanza risultava notificata in data 12 ottobre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 7 giugno 2022, oltre il termine di decadenza. Il provvedimento sanzionatorio presuppone l’inosservanza di un ordine di demolizione divenuto inoppugnabile, che fa stato quanto all’individuazione del destinatario e al carattere abusivo delle opere: ne deriva la tardività delle censure che investono tali profili.
Quanto alle residue censure, la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione che le infiltrazioni e le altre circostanze impedissero del tutto l’ottemperanza, anziché renderla soltanto più difficoltosa. La chiusura dell’intercapedine era stata comunque eseguita, a dimostrazione che gli ostacoli non erano insormontabili. Ha inoltre precisato che le eventuali pretese risarcitorie privatistiche verso terzi non incidono sull’obbligo pubblicistico di ottemperare, avente natura vincolata e finalità ripristinatoria della legalità violata.
Sull’ultima censura, relativa alla applicazione della sanzione a un abuso realizzato prima dell’entrata in vigore della norma, il Tribunale ha richiamato la natura di illecito ad effetti permanenti dell’inottemperanza, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa, come affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16. Nella specie l’illecito si è consumato il 12 ottobre 2021, in data successiva all’entrata in vigore della norma, con la conseguente legittima applicazione della sanzione pecuniaria.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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