Decadenza del permesso di costruire e insussistenza dell’interesse risarcitorio (TAR Campania n. 2913 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta decadenza del permesso di costruire, in assenza di opere medio tempore eseguite, determina la carenza di interesse alla decisione di annullamento, poiché il titolo edilizio ha cessato di produrre effetti suscettibili di rimozione dal mondo giuridico. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori solo quando il ricorrente alleghi e provi un pregiudizio effettivo e attuale. Il danno meramente eventuale, prospettato come conseguenza futura di un impianto industriale non realizzato, non integra la lesione del bene della vita richiesta dall’art. 2043 c.c. e non giustifica la pronuncia nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo posto a circa 400 metri dall’area di intervento, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune a favore di una società per la realizzazione di un opificio industriale, unitamente al PUC e alle relative norme di attuazione, deducendo la violazione del Piano ASI e del regolamento edilizio comunale. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche il permesso in variante, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno quantificato in euro 280.000,00.
Nel corso del giudizio è emersa la decadenza del titolo edilizio. Il ricorrente ha comunque insistito per la decisione nel merito, sostenendo che la decadenza non eliderebbe i profili di illegittimità dell’atto e che residuerebbe un interesse ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse alla decisione. La decadenza del permesso di costruire incide sugli effetti del provvedimento, ma l’annullamento giurisdizionale conserva utilità concreta solo in presenza di opere edilizie eseguite e legittimate dal titolo, che per l’effetto retroattivo dell’annullamento risulterebbero abusive con obbligo di ripristino.
Nel caso di specie nessuna opera è stata realizzata: il titolo non ha prodotto alcun effetto rimovibile. Pertanto, l’impugnazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio esamina poi la possibile rilevanza dell’interesse ai fini risarcitori. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. impone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto solo quando sussista l’interesse risarcitorio del ricorrente.
Tale presupposto non ricorre. La domanda risarcitoria è stata costruita su danni che il provvedimento avrebbe “potuto” cagionare al bene di proprietà, senza alcuna lesione concreta. Il pregiudizio prospettato è soltanto eventuale e difetta degli elementi essenziali richiesti dall’art. 2043 c.c., che presuppone un’effettiva lesione del bene della vita determinata da un fatto ingiusto, nella specie mai venuto in esistenza.
Su queste basi il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, mentre la domanda di condanna al risarcimento è respinta perché infondata. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con condanna del ricorrente alle spese della verificazione, liquidande con separato decreto.
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Nota della Redazione
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