Giudizio di ottemperanza su carta docente: il giudice non integra il precetto (TAR Emilia-Romagna n. 332 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperito ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertamento dell’inottemperanza al giudicato e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: la domanda volta a ottenere gli interessi legali non previsti dal titolo, senza la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., è inammissibile. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non danno luogo a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha ottenuto dal giudice del lavoro una condanna dell’Amministrazione ad attribuirle, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di euro 1.000, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Ritenuta la pronuncia ineseguita malgrado la notificazione e il passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, l’assegnazione della carta con accredito della somma e degli interessi, e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non è contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi. Da ciò e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza.
Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto agli interessi legali, il Collegio osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, richiamando sul punto un precedente del TAR Campania, Napoli. Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi chiesti gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è pertanto rigettata.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, o un funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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