Inammissibile l’ottemperanza della sentenza generica del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1476 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare o completare la sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia pronunciato una condanna generica priva di indicazioni utili a quantificare il diritto riconosciuto. In tale ipotesi difetta il requisito di liquidità del diritto portato dal titolo, richiesto dall’art. 474 cod. proc. civ., e l’attività necessaria per l’attuazione — istruttoria sul rapporto di lavoro e determinazione dell’anzianità — involge un accertamento di merito che spetta al giudice ordinario, giudice naturale del rapporto di pubblico impiego privatizzato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché il giudice dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato.

Il Fatto

Alcuni docenti di istituti scolastici statali avevano adito il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi non di ruolo, con la progressione professionale spettante al personale docente assunto a tempo indeterminato. Una di essi, confermata in ruolo dal 1° settembre 2008, ha visto accogliere la domanda con sentenza del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, del 30 marzo 2012. Il Ministero, dopo aver proposto appello, ha rinunciato al gravame, con conseguente estinzione del giudizio di secondo grado e passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

In dichiarata ottemperanza, il dirigente scolastico ha riconosciuto all’interessata un’anzianità pre-ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2001-2002, assumendo il 10 luglio 2001 — termine di attuazione della direttiva n. 99/1970/CE — quale dies a quo del calcolo. La docente ha quindi agito davanti al TAR per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo il riconoscimento di un’anzianità complessiva pre-ruolo di diciannove anni e il collocamento nella corrispondente fascia stipendiale, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preannunciato in camera di consiglio un possibile profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e ha poi dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza di cui si domanda l’esecuzione non contiene, nel dispositivo né nella motivazione, alcun elemento utile a ricostruire la carriera della ricorrente: solo nel ricorso per ottemperanza l’anzianità complessiva è stata indicata in diciannove anni.

Si tratta dunque di una pronuncia che non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., e che per la sua attuazione richiede un accertamento nel merito del rapporto sottostante. La quantificazione dell’anzianità implica un’articolata istruttoria sul rapporto di lavoro e, comunque, il completamento della sentenza, anche quanto alla questione se la parificazione tra docenti di ruolo e non di ruolo investa il periodo anteriore al 10 luglio 2001.

Il Collegio richiama la giurisprudenza nella specifica materia, in particolare Cons. Stato, sez. VII, n. 6155 del 2023, secondo cui il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni rese dal giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza poter integrare la sentenza civile: diversamente recupererebbe indebitamente il ceduto sindacato sul rapporto sottostante, ove difetta di giurisdizione. Il principio vale, a maggior ragione, quando la condanna generica sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che resta titolare della propria giurisdizione sulle ulteriori questioni sostanziali.

Ne deriva che, mentre per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo è possibile colmare le lacune del giudicato, un analogo potere integrativo non sussiste per le sentenze del giudice ordinario, non essendo il giudice amministrativo dell’esecuzione fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato. L’attività di accertamento compete pertanto al giudice ordinario, giudice naturale del rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Il ricorso è quindi inammissibile, con compensazione integrale delle spese, avendo il giudizio trovato definizione su questione pregiudiziale rilevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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