Inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 12818 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In tale sede, il processo ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. In caso di mancati chiarimenti da parte dell’amministrazione, la pretesa del ricorrente può essere accolta alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa per un importo complessivo di € 1.000,00. Il giudice civile ha così riconosciuto il diritto del ricorrente, ma l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione a tale pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso. Premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che chiarisce il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza quando abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro.
Il sindacato del giudice amministrativo è quindi limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegazione del ricorrente in ordine all’inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza. Alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, la pretesa è stata accolta, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Tribunale ha, inoltre, precisato che, in caso di infruttuoso decorso del termine, sarà comunque possibile provvedere alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora, dietro apposita richiesta della parte ricorrente. Nel dispositivo, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato fin da ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo nel termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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