Accesso documentale non utilizzabile per integrare la motivazione di un provvedimento di sospensione (TAR Campania n. 5018 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990 garantisce esclusivamente l’ostensione di documenti già formati e detenuti dalla pubblica amministrazione. Il rimedio di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990 e la domanda ex art. 116 c.p.a. non possono essere utilizzati per indurre l’Amministrazione ad adottare nuovi atti che integrino la motivazione di un provvedimento, ritenuta carente dall’interessato, o per emendare i vizi di forma del provvedimento stesso. L’utilizzo strumentale della disciplina sull’accesso per contestare un atto che incide su posizioni di diritto soggettivo è radicalmente escluso, essendo la relativa controversia devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, beneficiaria della prestazione universale di cui all’art. 34 del d.lgs. 29/2024, chiedeva l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso documentale. L’istanza mirava ad ottenere l’ostensione del provvedimento formale di sospensione del rateo della prestazione relativo al mese di febbraio 2026, comunicato dall’INPS con p.e.c. e motivato con riferimento a verifiche istruttorie in essere.
La ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa e del principio di trasparenza, contestando che la sospensione fosse stata disposta senza un provvedimento formale espresso e motivato. La stessa aveva già proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, per far valere il proprio diritto alla percezione dell’assegno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente disposto lo stralcio delle memorie e della documentazione depositate dall’INPS dopo il passaggio in decisione della causa, in assenza del necessario contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso palesemente infondato, osservando come il provvedimento di sospensione fosse già stato comunicato alla ricorrente e motivato con riferimento alle verifiche istruttorie in corso.
La censurata sospensione, incidendo su una posizione di diritto soggettivo come richiamato dal precedente TAR Napoli, Sez. IX, n. 2320 del 2026, era stata correttamente contestata innanzi al giudice ordinario con il ricorso ex art. 700 c.p.c. Proprio per questo, il Collegio ha escluso che l’actio ad exhibendum potesse essere impiegata per indurre l’Amministrazione a produrre documenti ulteriori, che integrassero la motivazione o emendassero i lamentati vizi formali dell’atto.
La disciplina sull’accesso documentale, ha precisato il TAR, garantisce esclusivamente l’ostensione dei documenti già in possesso dell’Amministrazione. Il rimedio dell’art. 25, legge n. 241/1990, richiamato anche dal precedente TAR Roma Lazio, Sez. III, n. 1438 del 2023, serve a ottenere copie di atti già formati e non a sollecitare una rielaborazione del provvedimento. L’utilizzo strumentale dell’accesso per contestare scelte già autonomamente impugnabili davanti al giudice competente è stato pertanto radicalmente escluso.
Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile la domanda di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 115/2002, per la manifesta infondatezza della domanda, e ha compensato le spese di lite per giusti motivi. Il ricorso è stato respinto.
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Nota della Redazione
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