Sgombero area verde pubblica e autotutela esecutiva su bene demaniale (TAR Campania n. 8449 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione comunale può esercitare il potere di autotutela esecutiva mediante ordinanza di sgombero su un’area destinata a parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato, qualificabile come demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, nonché su area riconosciuta di interesse archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089. L’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 823 cod. civ. e all’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F presuppone la destinazione effettiva e attuale del bene a un pubblico servizio, e non richiede un titolo giudiziale né è soggetto al termine annuale delle azioni possessorie. La cessazione dello stato di emergenza sanitaria fa venir meno la proroga delle concessioni in corso, sicché il privato che occupa l’area è privo di titolo. Il difetto di contestazione dei fatti allegati dall’ente rafforza, per il principio di non contestazione, il rigetto delle censure.
Il Fatto
Un’imprenditrice titolare di ditta individuale aveva ottenuto dal Comune di Bacoli, a esito di gara, una concessione triennale di un’area verde pubblica destinata a parcheggio, formalizzata con scrittura privata. Alla scadenza il Comune comunicava il mancato rinnovo della convenzione, ritenendo necessario il previo espletamento di una nuova gara. Il ricorso proposto dalla concessionaria avverso il diniego di rinnovo era stato respinto.
Dopo la scadenza, e dopo una prima ordinanza di sgombero annullata dal TAR Campania n. 3183 del 2022 per violazione della normativa emergenziale Covid-19, l’ente notificava una nuova ordinanza di sgombero. La destinataria impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania deducendo la carenza di potere, l’assenza di titolo, il ne bis in idem e la litispendenza con l’appello avverso la precedente sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalle statuizioni del Consiglio di Stato n. 9047/2023, che ha dichiarato improcedibile l’appello e ne ha confermato in subordine l’infondatezza nel merito, chiarendo che la precedente pronuncia di reiezione del ricorso nulla aveva stabilito sulla natura dell’area e che l’onere di provare l’appartenenza del bene al patrimonio disponibile gravava sulla ricorrente.
Quanto alla prima censura, il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare n. 2094 del 1.12.2022, con cui l’area era stata qualificata come demaniale e/o patrimoniale indisponibile, in ragione della destinazione effettiva a parcheggio pubblico e verde attrezzato. L’ente ha inoltre documentato che l’intera area ricade in zona di interesse archeologico, riconosciuta tale con decreto ministeriale ai sensi della legge n. 1089/1939, con conseguente riconducibilità al demanio pubblico ex art. 822 cod. civ.. La destinazione è stata impressa con una serie di atti amministrativi che ne hanno vincolato l’uso a un fine di interesse generale.
Ne discende la sussistenza del doppio requisito richiesto per l’autotutela esecutiva: la manifestazione di volontà dell’ente titolare e l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. V n. 3531 del 2015, secondo cui i poteri di autotutela iuris publici possono essere esercitati anche dopo il decorso dell’anno dall’alterazione della situazione di fatto, trattandosi di ripristino doveroso della disponibilità del bene in favore della collettività.
La seconda censura è respinta perché la precedente sentenza che qualificava il rapporto in termini civilistici aveva rigettato il ricorso, confermando che la ricorrente non vantava alcun titolo per permanere sull’area: quella pronuncia costituisce il presupposto dell’ordine di sgombero, non un ostacolo. La terza è superata dalla cessazione dello stato emergenziale, con conseguente venir meno della proroga delle concessioni. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la fase di merito.
Nota della Redazione
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