Prescrizione decennale del credito per oneri di urbanizzazione e divieto di duplicare il titolo esecutivo (TAR Puglia n. 1496 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice amministrativo, il creditore-opposto assume la veste di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione, secondo il principio di vicinanza della prova. Il deposito tardivo di un documento decisivo, avvenuto oltre i termini ex art. 73 c.p.a., è inammissibile, non potendo supplirsi alla decadenza con una richiesta di rimessione in termini priva dei presupposti di legge. La sentenza che abbia accertato la non prescrizione del credito e, contestualmente, rigettato la domanda di condanna perché l’Ente era già munito di un titolo esecutivo, forma giudicato ex art. 2909 c.c., impedendo al creditore di azionare nuovamente in via monitoria il medesimo credito. Il decorso della prescrizione decennale riprende dal passaggio in giudicato della sentenza, termine entro il quale il creditore deve interrompere il decorso con atti aventi valore di formale diffida ad adempiere.

Il Fatto

Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Comune di Terlizzi chiedeva il pagamento della somma di €28.546,36, oltre accessori, a titolo di saldo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi a una concessione edilizia del 1975. Il credito era già stato oggetto di un precedente contenzioso, definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011, che aveva escluso la prescrizione ma aveva rigettato la domanda di condanna, rilevando che l’Ente era già in possesso di un titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza-ingiunzione n. 7562 del 1985.

Emesso il decreto ingiuntivo, il debitore proponeva opposizione, eccependo la violazione del giudicato e la prescrizione del credito per il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 2011. Il giudizio di opposizione veniva riunito al giudizio monitorio, in cui il Comune si era erroneamente costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha disposto la riunione dei due procedimenti, applicando il principio del raggiungimento dello scopo e ritenendo garantito il contraddittorio nonostante l’errore formale del Comune nella costituzione, poiché il debitore aveva avuto pieno accesso a entrambi i fascicoli.

Ha poi dichiarato inammissibile il deposito del documento contenente la diffida del 23.3.2017, esibito dal Comune soltanto all’udienza di discussione. Il deposito, avvenuto oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., non poteva essere sanato da una implicita istanza di rimessione in termini, mancando la prova dell’errore scusabile. Il documento era nella disponibilità dell’Ente sin dall’inizio e la sua mancata produzione era dipesa da sua negligenza.

Nel merito, il Collegio ha ravvisato la violazione del giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011, la quale aveva già rigettato la domanda di condanna per il medesimo credito, in quanto il Comune era munito di un titolo esecutivo non duplicabile. Il ricorso per decreto ingiuntivo costituiva un ennesimo tentativo di eludere tale principio, essendo irrilevanti le sopravvenienze normative invocate dall’Amministrazione che fondava il proprio potere sull’ordinanza-ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il giudice amministrativo ha precisato che, nel giudizio di opposizione, il creditore-opposto è l’attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto. La prescrizione decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del 2011 avvenuto il 12.7.2012, era maturata il 12.7.2022. Il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 27.6.2024, era successivo a tale termine e le diffide interruttive del 2023 e del 2017 erano, rispettivamente, tardiva e non provata, essendo inammissibile il documento che la conteneva.

Il TAR ha infine rilevato che la risposta del debitore alla diffida del 2017, depositata dallo stesso opponente, non consentiva di qualificare formalmente l’atto del Comune come interruttivo della prescrizione, potendo trattarsi di mere sollecitazioni prive di carattere di intimazione, come tali irrilevanti. Accolta l’opposizione, il decreto ingiuntivo è stato revocato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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