Ottemperanza carta docente supplenti: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 4414 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento del ricorso presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare all’Amministrazione di provvedere, può riconoscere gli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato, anche se non espressamente previsti nel titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.. La nomina del commissario ad acta e la liquidazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituiscono strumenti volti a garantire l’effettività della tutela.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022. Con successiva sentenza della Corte d’Appello di Napoli, il diritto era stato esteso anche all’anno scolastico 2020/2021, con conseguente obbligo per le Amministrazioni scolastiche di emettere i relativi buoni elettronici.

Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato, le docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale Amministrazione competente, di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato nel termine di sessanta giorni. Ha inoltre precisato che il quantum dovuto deve essere maggiorato degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, accogliendo la richiesta delle ricorrenti nei limiti dell’art. 112, comma 3, c.p.a., non essendo nulla espressamente previsto in proposito nel titolo esecutivo.

Il TAR ha quindi nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, lo stesso dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Il compenso per la funzione commissariale è stato determinato in euro 600,00, a carico del Ministero.

Infine, il Collegio ha disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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