I “sei scatti” spettano anche al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda, senza termine decadenziale (TAR Valle d’Aosta n. 27 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, comma 1, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 47, nel riconoscere al personale della Polizia di Stato i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché alla data del pensionamento abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis, ha natura meramente ordinatoria e non è decadenziale. La disposizione del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul diritto al beneficio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. La prescrizione del diritto decorre dall’ultimo pagamento del credito principale, per la natura interruttiva del pagamento rateale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato, erano collocati in pensione a domanda avendo superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di contribuzione. All’atto della liquidazione del trattamento di fine servizio l’INPS non aveva applicato il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Dopo un infruttuoso tentativo di soluzione stragiudiziale, gli interessati proponevano ricorso per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici economici e la condanna dell’Istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
L’INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa, sia con riferimento alla necessità di aver presentato la domanda di quiescenza entro il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, sia sotto il profilo della prescrizione del diritto per alcune delle posizioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta premette che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della l. n. 232/1990, estende il beneficio dei sei scatti anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione del compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La norma, osserva il Collegio, risulta tuttora vigente e non è stata incisa dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il quale esclude le maggiorazioni per il pensionamento a domanda solo con riguardo all’aumento della base pensionabile e non anche per il trattamento di fine servizio, come chiarito dal C.G.A.R.S. nella sentenza n. 936 del 2022.
Quanto al termine del 30 giugno, la giurisprudenza richiamata dal TAR è concorde nel ritenerlo di natura ordinatoria, non essendo prevista né espressamente né implicitamente una decadenza. Il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo dell’interessato e non agli oneri procedimentali. L’ambiguità della disposizione, inoltre, non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale.
In relazione all’eccezione di prescrizione, il Collegio ricorda che la giurisprudenza fa coincidere la decorrenza del termine con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale del dovuto. Nel caso di specie, gli atti di causa dimostrano la tempestività delle messe in mora per le posizioni dei ricorrenti, essendo intervenute entro cinque anni dall’ultimo pagamento del TFS.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici e dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita secondo i criteri di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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