Progressioni verticali e diploma ISEF: prova di resistenza e interesse ad agire (TAR Campania n. 1378 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio su procedure comparative interne per progressioni verticali, il ricorso incidentale del controinteressato che contesti la valutazione dei titoli del ricorrente principale va scrutinato con priorità quando il suo eventuale accoglimento sia preclusivo dell’interesse alla decisione sul ricorso principale. Il giudice amministrativo deve decidere le questioni in ordine logico, anteponendo il rito al merito e i ricorsi incidentali a carattere escludente rispetto alla medesima fase procedimentale. Il diploma ISEF conseguito al termine di un corso triennale, ai sensi della legge n. 88/1958, non è equiparabile al diploma di laurea del vecchio ordinamento, né alla laurea triennale del nuovo ordinamento: l’equiparazione prevista dalla legge n. 136/2002 opera solo ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi e non ha natura ricognitiva della situazione antecedente. Il vaglio di un incarico quale “incarico specifico” richiede la verifica della sua estraneità alle ordinarie mansioni di servizio; la carenza di interesse ad agire, una volta accertata la prova di resistenza, rende inammissibile la domanda annullatoria.

Il Fatto

Il ricorrente principale, dipendente di un ente locale classificatosi terzo nella graduatoria di una procedura comparativa per due progressioni verticali, impugnava il diniego parziale di accesso alla documentazione dei concorrenti e la determina di approvazione della graduatoria. Lamentava il mancato riconoscimento di tre punti per un subcriterio relativo agli incarichi specifici, che gli avrebbe consentito di collocarsi in seconda posizione. Il controinteressato, collocatosi secondo per minore età anagrafica a parità di punteggio, proponeva ricorso incidentale, contestando l’attribuzione di dieci punti al diploma ISEF e la valutazione di tre incarichi ordinari.

In pendenza del giudizio, l’amministrazione riesaminava il diniego ostensivo e consentiva l’accesso, con conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda ex art. 116 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale. Richiamati la giurisprudenza europea e il precedente Cons. Stato, ad. plen. n. 5/2015, osserva che l’ordine di esame deve seguire un criterio logico-sequenziale: le questioni di rito precedono quelle di merito e i ricorsi incidentali escludenti precedono l’esame del principale quando siano preclusivi delle ragioni di quest’ultimo.

Nel caso concreto, la censura incidentale sulla sovrastima del diploma ISEF è dirimente. Se accolta, il ricorrente principale, pur conseguendo i tre punti rivendicati, raggiungerebbe 61,50 punti, insufficienti a superare la posizione del controinteressato. Non avendo egli chiesto la riedizione della procedura, ma solo la ripetizione della valutazione, viene meno il suo interesse alla decisione sul ricorso principale.

Nel merito, il Collegio accoglie il motivo incidentale sul titolo di studio. La giurisprudenza amministrativa ha escluso che il diploma ISEF, conseguito al termine di un corso triennale ai sensi della legge n. 88/1958, sia equiparabile al diploma di laurea del vecchio ordinamento. L’equiparazione alla sola laurea triennale in scienze motorie è stata introdotta dall’art. 1 della legge n. 136/2002, che non ha carattere ricognitivo della situazione antecedente, come confermato dal d.lgs. n. 178/1998, il quale ha previsto modalità transitorie per il conseguimento della laurea quadriennale da parte dei diplomati ISEF. Il punteggio di dieci punti è dunque da ridurre a cinque.

Passando agli incarichi, accoglie parzialmente il ricorso incidentale quanto a un incarico di responsabile di istruttoria, privo di specificità rispetto alle ordinarie mansioni di servizio. Accoglie invece il ricorso principale quanto all’incarico di componente esperto di una Commissione giudicatrice di concorso, estraneo all’orbita funzionale della polizia municipale e svolto per un singolo procedimento. Respinge le doglianze sugli altri incarichi, qualificati come mere disposizioni di servizio.

Il bilanciamento finale — una decurtazione e un’addizione di un punto — non consente al ricorrente di superare la prova di resistenza. Ne deriva l’inammissibilità della domanda annullatoria per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese stante la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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