La carta docente va eseguita: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 4375 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto all’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condanna l’amministrazione all’esecuzione integrale del titolo. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso legittima la domanda. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento in giudizio non può sottrarsi all’obbligo portato dal titolo. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con spese a carico della soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 228/2023, il riconoscimento del diritto all’erogazione della somma annua di € 500,00 prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.
La sentenza, pubblicata il 01/06/2023 e notificata il 31/07/2023, è passata in giudicato. Rimasto inadempiuto il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del giudicato: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale, all’indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, che il ricorrente ha rispettato prima della notificazione del ricorso. La condizione di procedibilità della domanda di ottemperanza è dunque integrata.
La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione è conseguentemente condannata a dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il termine assegnato è funzionale a consentire l’ottemperanza spontanea prima dell’attivazione degli strumenti sostitutivi.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, direttamente o tramite funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. In caso di incapienza di fondi, il commissario ricorrerà ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio tiene conto della serialità del contenzioso, richiamando i criteri espressi da Cons. Stato, Sez. VII, n. 864/2026 e dai precedenti ivi indicati.
Nota della Redazione
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