Accesso civico generalizzato a verbali e curricula prevale sulla riservatezza (TAR Sicilia n. 1436 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso civico generalizzato ex art. 5, secondo comma, e art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, la clausola di salvaguardia della protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) osta all’ostensione soltanto degli elementi riferibili alla sfera della persona fisica in senso proprio e stretto, non anche delle valutazioni sull’attività di pubblico servizio espletata dal dipendente. Ne deriva che l’accesso ai verbali dei colloqui e alle schede di valutazione dei partecipanti a una procedura selettiva non può essere negato in ragione del carattere personale delle attitudini e delle competenze ivi rappresentate, poiché tali profili recedono davanti alla superiore esigenza di controllo democratico sull’azione amministrativa. Quanto ai curricula vitae dei candidati non selezionati, il diniego è illegittimo ove non indichi in modo puntuale e specifico i singoli dati meritevoli di tutela: la protezione si attua mediante oscuramento a norma dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, non mediante rifiuto integrale.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale di categoria presenta un’istanza di accesso civico generalizzato per ottenere la documentazione integrale della procedura di conferimento di tre incarichi di responsabilità presso un’articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione interpella i controinteressati, che si oppongono lamentando la genericità della richiesta e il rischio per la protezione dei dati personali.
Con provvedimento del dicembre 2023 l’istanza viene respinta integralmente. Il sindacato attiva l’intervento sostitutivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, in assenza di riscontri, impugna il diniego davanti al TAR. Nel corso del giudizio il Responsabile concede un’ostensione parziale, limitata ai curricula dei tre dipendenti risultati vincitori. Il sindacato propone allora motivi aggiunti per ottenere i curricula dei non selezionati, i verbali dei colloqui e le schede di valutazione di tutti i partecipanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti, rilevando che la nota del gennaio 2024 ha fatto parzialmente venir meno l’interesse azionato. La controversia resta quindi circoscritta alla parte dell’istanza non soddisfatta, con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse per il resto.
Nel merito, il TAR non condivide la lettura restrittiva dell’Amministrazione e del Responsabile. Richiamando un condiviso precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10123 del 2022, il Collegio afferma che la riservatezza non può estendersi all’attività del pubblico dipendente nel suo complesso, ma resta confinata agli elementi della persona fisica in quanto tale, quali lo stato di salute, le opinioni politiche, le credenze religiose o l’adesione sindacale. Una diversa impostazione svuoterebbe la funzione stessa dell’istituto, giacché l’agire amministrativo è sempre incarnato da persone fisiche.
Su questa base il TAR esclude che il diniego possa reggere per i verbali dei colloqui e le schede di valutazione. Gli aspetti attitudinali e culturali ivi emergenti restano estranei alla sfera strettamente personale e comunque recedono davanti all’esigenza di controllo democratico, ulteriormente specificata, nella specie, dall’esercizio delle prerogative sindacali a tutela dell’imparzialità e della meritocrazia nell’attribuzione degli incarichi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1195 del 2023).
Quanto ai curricula vitae dei candidati non selezionati, il Collegio ritiene irrilevante il richiamo generico alla molteplicità dei dati contenuti, in mancanza di una indicazione puntuale e specifica riferita a ciascun partecipante. La tutela va garantita non con il rifiuto, ma con l’oscuramento dei singoli dati sensibili ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.
Il ricorso principale è quindi in parte improcedibile e in parte accolto; i motivi aggiunti sono accolti integralmente, con ordine di ostensione entro trenta giorni e rifusione delle spese in favore del sindacato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.