Termine dimezzato e interesse a ricorrere nell’aggiudicazione della gara ponte (TAR Campania n. 2085 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di appalti pubblici, il termine dimezzato di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione, previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici e risponde a una peculiare esigenza di certezza e stabilità dei provvedimenti di settore. Non è consentito ancorare la decorrenza del termine a fattori esterni ed estranei alla gara, né eludere la decadenza invocando una pretesa assenza di lesività immediata dell’aggiudicazione e un interesse solo sopravvenuto a contestarla. L’aggiudicazione segna il momento in cui si manifesta la lesione degli interessi dei partecipanti, compreso quello del concorrente collocatosi al secondo posto. La titolarità di una convenzione scaturita da altra procedura, per di più fondata su un provvedimento cautelare di natura interinale, non esonera dall’onere di una tempestiva reazione processuale.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva partecipato alla gara c.d. “ponte” indetta da una azienda sanitaria locale per assicurare i servizi di manutenzione degli immobili in uso, dopo che la gara regionale c.d. “madre” era stata annullata dal Consiglio di Stato per mancata declinazione dei CAM nella lex specialis. L’aggiudicazione della gara ponte, comunicata alla ricorrente in qualità di seconda classificata, era stata disposta con deliberazione del Direttore Generale del 30 gennaio 2025.

Nel frattempo la stessa società, che aveva stipulato una convenzione in esito alla gara regionale poi travolta, ne aveva ottenuto la provvisoria reviviscenza in forza di un’ordinanza cautelare del Tribunale civile. Solo dopo l’accoglimento del reclamo che ha privato di effetti quel provvedimento, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara ponte, deducendo la tempestività del ricorso per essere l’interesse insorto soltanto in quel momento. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania muove dalla funzione del termine dimezzato, che risponde all’esigenza di certezza e stabilità connaturata agli atti di gara. Il art. 120, comma 2, cod. proc. amm. àncora la decorrenza alla comunicazione dell’aggiudicazione o alla messa a disposizione degli atti, senza che rilevino fattori esterni alla procedura.

Non è ammissibile, secondo il Collegio, che il concorrente eluda il termine legale di decadenza invocando un interesse solo sopravvenuto. L’aggiudicazione produce un effetto immediatamente lesivo della posizione del secondo classificato, sicché l’onere di reazione sorge con la sua comunicazione.

Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 170 del 2023, secondo cui non si può “recuperare” il diritto di azione avvalendosi della pronuncia resa in favore di altro concorrente, e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. V, n. 4257 del 2021, per cui il termine accelerato non tollera deroghe.

Assume rilievo decisivo la natura della posizione vantata. La convenzione derivava da altra procedura ed era sorretta da un provvedimento cautelare del giudice civile, per definizione interinale e inidoneo a prefigurare un assetto stabile. Il Collegio rileva che il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, aveva chiarito che l’annullamento integrale della gara madre aveva comportato la caducazione delle convenzioni medio tempore stipulate. La ricorrente era parte di quel giudizio e ne aveva ricevuto comunicazione.

Neppure la deliberazione di “riattivazione” della convenzione giova alla tesi della ricorrente, essendo espressamente condizionata all’esito del regolamento di giurisdizione e avendo mantenuto ferma la vigenza dell’aggiudicazione della gara ponte. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto irricevibili per tardività, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nulla nei confronti dell’azienda non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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