Riduzione equitativa della penale e interesse del creditore al momento della stipula (Cass. civ. Sez. 1 n. 13038 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di riduzione equitativa della penale, il giudice deve valutare l’interesse del creditore al momento in cui si è concluso il contratto cui la clausola penale accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento. Qualora la penale risulti adeguata all’interesse del creditore all’adempimento con riferimento al momento della stipulazione, è priva di rilevanza l’eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l’interesse del creditore o l’entità del pregiudizio derivante dall’inadempimento. Il potere di riduzione è funzionale alla tutela dell’equilibrio contrattuale e il criterio per esercitarlo non è la valutazione del danno accertato o risarcito, ma l’interesse della parte all’adempimento della prestazione specifica cui ha diritto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in una controversia tra l’appaltatore e il committente di un’opera pubblica, aveva confermato la legittimità dell’applicazione della penale per il ritardo imputabile all’appaltatore, quantificato in ottantaquattro giorni. Tuttavia, il giudice di secondo grado aveva ridotto equitativamente l’importo della penale, da oltre 177 mila euro a circa 45 mila euro, ritenendo che la stazione appaltante non avesse un particolare interesse alla sollecita consegna dell’opera e alla celere esecuzione del collaudo, adempimenti che la stessa aveva compiuto in ritardo.
Il Comune, soccombente, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 145 del d.P.R. n. 207/2010 e 1384 cod. civ., nonché dell’art. 1384 cod. civ., contestando il criterio utilizzato dalla Corte territoriale per la riduzione della penale, incentrato su fatti sopravvenuti rispetto alla stipulazione del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando il ragionamento della Corte d’appello. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui, esercitando il potere di riduzione della penale, il giudice deve valutare l’interesse del creditore con riferimento al momento della conclusione del contratto, non a quello della richiesta di pagamento, citando i precedenti delle Sez. II n. 15468 del 2009 e Sez. III n. 26901 del 2023.
La Corte ha evidenziato che la riduzione a equità è funzionale alla tutela dell’equilibrio contrattuale e che il criterio per esercitarla non è mai la valutazione del danno accertato o risarcito, ma l’interesse della parte all’adempimento della prestazione specifica cui ha diritto, come da ultimo affermato dalla Sez. I n. 19492 del 2023.
Nel caso di specie, la Corte territoriale era giunta alla riduzione della penale considerando una serie di eventi successivi alla stipula del contratto e allo stesso termine dei lavori, come il ritardo del Comune nel collaudo. Tali circostanze, ha osservato la Suprema Corte, non hanno avuto alcuna influenza sul ritardo nell’ultimazione delle opere, calcolato in ottantaquattro giorni riferibili esclusivamente alla condotta dell’appaltatore.
L’aver basato la riduzione su tali elementi sopravvenuti, piuttosto che sull’interesse del creditore al momento della stipulazione, ha integrato la violazione dell’art. 1384 cod. civ. e dell’art. 145 del d.P.R. n. 207/2010. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del limite minimo della penale dello 0,3 per mille giornaliero, è stato dichiarato assorbito a seguito dell’accoglimento della prima doglianza.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per una nuova valutazione della riduzione della penale che sia conforme al principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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