Ottemperanza per la carta docente: inerzia dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 10167 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica è ammessa dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, integra l’inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso, non potendo i presupposti della pretesa riconosciuta essere sindacati in tale sede. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, condannando il Ministero a riconoscerle il relativo beneficio economico. A fronte della mancata esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolare formazione del giudicato e l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna. L’accertamento di tali presupposti ha reso evidente l’inadempimento del Ministero, il quale, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito elementi idonei a giustificare la propria inerzia.

La Corte ha richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13533/2001) in tema di onere della prova tra debitore e creditore: spetta al debitore che affermi di aver adempiuto dimostrare la propria liberazione. Nel caso di specie, l’assenza di qualsivoglia indicazione da parte dell’amministrazione circa l’eseguito adempimento ha determinato l’accoglimento della pretesa.

Il Collegio ha precisato che, in sede di ottemperanza, non è consentito sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, dovendosi limitare il giudizio alla verifica dell’inosservanza dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Ha, pertanto, ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni, dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda all’esecuzione forzata in via sostitutiva. L’inerzia reiterata dell’amministrazione ha infine indotto il Collegio a disporre l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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