Sopravvenuta carenza d’interesse e scrutinio di promozione dell’alunno disabile (Cons. Stato n. 6071 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che ha annullato lo scrutinio di promozione di un alunno con disabilità, il sopravvenuto e positivo inserimento dell’alunno nella classe superiore, in esecuzione della misura cautelare, conferma la correttezza della valutazione favorevole espressa dal Consiglio di classe e determina una sopravvenuta carenza d’interesse che riverbera i propri effetti fin nel giudizio di primo grado. Ne consegue la riforma della sentenza appellata e la declaratoria di improcedibilità del giudizio di primo grado. La complessità e la non univocità del contenzioso giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Il Fatto
La controversia riguarda la promozione alla classe successiva di un alunno di quinta elementare con disabilità, disposta all’unanimità dal Consiglio di classe. Il padre dell’alunno impugnava la delibera davanti al TAR Campania, sostenendo che la ripetizione della classe rispondesse alle indicazioni terapeutiche emerse nel corso dell’anno, fosse già stata prevista in un accordo tra genitori e scuola e garantisse maggiore tutela alla figlia.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva il ricorso e annullava la promozione. La madre dell’alunna e la scuola proponevano separati appelli, successivamente riuniti. In sede cautelare il Cons. Stato sospendeva gli effetti della sentenza, rilevando la completezza dell’istruttoria e la congruità della motivazione dello scrutinio favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto della delibera impugnata, adottata con voto unanime del Consiglio di classe e fondata su un’istruttoria completa, che aveva considerato gli elementi rilevanti ai fini del giudizio conclusivo. La motivazione posta a sostegno della valutazione favorevole risultava congrua, anche con specifico riferimento all’evoluzione del percorso formativo ed educativo dell’alunno.
La Sezione richiama le considerazioni già espresse in sede cautelare, ove si era data prevalenza all’esigenza di assicurare al minore la ripresa e la prosecuzione del percorso educativo avviato nella nuova classe. In tale quadro, il pieno inserimento scolastico e la positiva progressione formativa sono annoverati tra i principali obiettivi della gestione degli alunni con disabilità.
Ai fini del merito, la madre ha evidenziato quale circostanza sopravvenuta di particolare rilievo che l’alunno ha concluso regolarmente l’anno scolastico 2025/2026 presso la nuova scuola ed è stato promosso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Tale sopravvenienza ha indotto il padre, ricorrente in primo grado, a chiedere la declaratoria di carenza d’interesse.
Il Collegio valorizza la medesima sopravvenienza: il positivo inserimento nel nuovo contesto conferma l’esattezza dello scrutinio favorevole circa l’idoneità alla promozione. Ne deriva, alla stregua delle considerazioni già formulate in sede cautelare, una sopravvenuta carenza d’interesse che riverbera i propri effetti fin nel giudizio di primo grado. La sentenza appellata va pertanto riformata in tal senso, con declaratoria di improcedibilità del giudizio di primo grado.
La scuola di provenienza aveva invocato la persistenza di un proprio interesse alla riforma della sentenza che aveva travolto lo scrutinio del proprio Consiglio di classe; la Sezione non riconosce a tale prospettazione rilievo ostativo rispetto alla declaratoria, in ragione della sopravvenienza verificatasi. La complessità e la non univocità del contenzioso motivano infine la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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