Nomina commissario ad acta per ottemperanza Carta docente (TAR Lazio n. 10168 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 costituisce titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la cui inerzia prolungata legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. In tale sede non può essere sindacato il merito della pretesa riconosciuta, ma deve essere accertato l’inadempimento dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine per l’ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, ordinando al Ministero di attivarla con accredito della somma di euro 2.000,00, oltre accessori. Rimanendo l’amministrazione inerte, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza azionata era passata in giudicato e regolarmente notificata all’amministrazione, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 come convertito e modificato. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente andava accolta in applicazione dei principi di legittimità in tema di onere della prova (richiamata Cass. 13533/2001).

Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, sicché andava dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire la decisione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, con facoltà di delega e senza compenso.

Il TAR ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, rilevando la criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, che non adempie al pagamento del bonus docente né ai giudicati, esponendosi a ulteriori spese di lite. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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